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Come si diventa affidatari


Tutti coloro che desiderano informazioni possono rivolgersi ai Servizi Sociali competenti per territorio o all'A.F.A.P. OdV per avere informazioni più dettagliate (menù CONTATTI). Chi è interessato ad approfondire la propria disponibilità può partecipare ad incontri informativi realizzati periodicamente e può, successivamente, usufruire di un percorso formativo di preparazione all’esperienza dell’affido. Questo percorso permette agli operatori dei Servizi territoriali una conoscenza di tutti i componenti della famiglia e, agli aspiranti affidatari, di comprendere la realtà dei nuclei famigliari seguiti e i loro bisogni, nonché di affrontare tematiche specifiche. L’abbinamento e l’avvio dell’affido risultano particolarmente delicati in quanto è necessario conciliare i bisogni e le condizioni del minore e della sua famiglia con la disponibilità e le risorse di accoglienza specifiche di ogni famiglia che si proponga e risulti idonea all’esperienza dell’affido. I Servizi Sociali predisporranno un progetto di affido costruito su misura per il minore e la famiglia affidataria che definisca tempi, modalità e forme di sostegno all’affido. L’affido è regolato dalla legge n. 184/1983 e dalla legge n. 194/2001. Tali leggi prevedono che il minore temporaneamente privo di un ambiente famigliare idoneo possa essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Esse prevedono inoltre che l’affido abbia la durata di 24 mesi, rinnovabile qualora non esistano ancora le condizione di rientro del minore nella sua famiglia. Al contrario, l’affidamento famigliare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto nel momento in cui viene meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d’origine che lo ha determinato.

QUALI SONO I COMPITI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

I compiti dell’affidatario nei confronti del minore sono elencati nell'art. 5 della legge sull’affidamento: “L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità affidante. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L’ affidatario dev’essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”. Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono ad esempio i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola. I minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d’origine del bambino. Gli affidatari quindi non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale. Nell’eventualità di attività che presentino qualche rischio può essere necessario il consenso dell’esercente la potestà o del tutore; occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi medico-sanitari che esulano dall’ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso del genitore o del tutore per la cura delle comuni malattie dei bambini. Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi Sociali tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto.