I congedi di paternità e di maternità

Il congedo di paternità è un diritto proprio del padre lavoratore che si differisce dal congedo di maternità. All’affidatario lavoratore spettano 10 gg di congedo di paternità obbligatori, da usufruire anche in forma frazionata (ma non ad ore) entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore nel nucleo familiare a partire dalla data di emissione del decreto di affido. Il congedo di maternità, invece, prevede tre mesi di congedo da usufruire nei 5 mesi successivi all’emissione del decreto. I due congedi (paternità e maternità) possono essere presi contestualmente e sono retribuiti al 100% della retribuzione giornaliera. La richiesta deve essere presentata dal lavoratore dipendente direttamente al datore di lavoro, almeno 5 giorni prima della fruizione del congedo.

Per ulteriori approfondimenti sul congedo di paternità consultare il sito INPS in questo link




Per saperne di più sul congedo di maternità, consultare il sito del Dipartimento per le politiche della famiglia, in questo link