Il sito www.lavoro.gov.it, al punto 1.1.4 della guida per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) MB.1 - QUADRO A “NUCLEO FAMILIARE”, specifica che il minore in affidamento familiare può avre ISEE a sè stante, salvo che gli affidatari non vogliano inserirlo nell'ISEE del nucleo familiare affidatario.
1.1.4. Figli minorenni e minori affidati
Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore in affidamento temporaneo (art. 2 della legge n. 184 del 1983), disposto con provvedimento del servizio sociale o del giudice, è considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. La scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU. Il minore in affidamento preadottivo, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento preadottivo si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé. Per il figlio minorenne coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.